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Ordinanza — n. 6355/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6355/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6355/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARI ROBERTO ANGELO RICCARDO nato a TORTONA il 01/10/1945 avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Roberto Angelo Riccardo Ferrari ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale; premesso che non deve tenersi conto della memoria depositata, nell'interesse dell'imputato, il 16 ottobre 2025 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza del 22 ottobre 2025, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01; cfr.

Regesto Legislator

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artt. 40, comma 2 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6355/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01; cfr.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria indigenza processuale non provata allegazioni insufficientemente motivate addebito di tasse

Disposizioni normative citate

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artt. 40, comma 2 cod. pen
274040 - 01); considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione degli artt. 40, comma 2 cod. pen., 216, comma 1, n.
art. 616 cod. proc. pen
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARI ROBERTO ANGELO RICCARDO nato a TORTONA il 01/10/1945 avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Roberto Angelo Riccardo Ferrari ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale; premesso che non deve tenersi conto della memoria depositata, nell'interesse dell'imputato, il 16 ottobre 2025 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza del 22 ottobre 2025, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01; cfr.

Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01); considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione degli artt. 40, comma 2 cod. pen., 216, comma 1, n. 1, e 223 legge fall., con particolare riguardo alla sussistenza del prescritto elemento soggettivo - è versato in fatto e si limita a reiterare il medesimo ordine di allegazioni disattese dalla Corte di appello, senza confrontarsi compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata (la quale, in maniera congrua e logica, ha indicato gli elementi su cui ha fondato il rigetto del gravame, valorizzando, tra l'altro, le dichiarazioni dello stesso imputato; cfr. spec. p.

3) e finendo col prospettare irritualmente in questa sede un diverso apprezzamento di fatto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna denti ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis