Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible under procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Luigi Minaudo inadmissible due to the generic nature of his arguments. The appellant challenged a special public security surveillance measure with vague assertions regarding legal violations and social danger without specific procedural censure. Consequently, the court ordered the dismissal of the appeal and imposed fines for the frivolous litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 680 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must contain specific ritual censure of illegality; generic assertions of violation render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINAUDO LUIGI nato a PALERMO( ITALIA) il 31/07/1992 avverso il decreto del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Luigi Minaudo ricorre avverso il decreto della Corte di appello di Palermo che ha confermato il provvedimento con il quale il Tribunale di Palermo gli ha applicato la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno; considerato che tutti i motivi di ricorso (che, rispettivamente, la violazione dell'art. 1 d. Igs. n. 159 del 2011 e dell'art. 3 Cost. per mancanza di attualità della pericolosità sociale, la violazione dell'art. 10 d. Igs. n. 159 del 2011 poiché il provvedimento impugnato si sarebbe fondato sugli atti di procedimenti pendenti, la violazione dell'art. 4 d. Igs. n. 159 del 2011 per l'errato inquadramento del ricorrente nelle categorie di cui all'art. 1, lett.
b) e c), stesso decreto, nonché la violazione dell'art. 680 cod. proc. pen. con riguardo alla durata della misura) sono generici poiché si affidano a enunciati assertivi inidonei a contenere rituali censure di legittimità al provvedimento impugnato, il che rende superflua ogni ulteriore considerazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2