Italian Supreme Court dismisses appeal for aggravated affray as vague and lacking specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Roberto Spina inadmissible due to a lack of specificity in his legal arguments. Spina challenged the confirmation of his conviction for aggravated affray but merely reiterated his lower court arguments without addressing the evidence or legal basis. The court ruled that such repetitive complaints without new proof or legal error constitute an inadmissible appeal under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely reiterating lower court arguments without presenting new facts, evidence, or a distinct legal error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINA ROBERTO nato a GORIZIA il 07/02/1956 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Roberto Spina ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di rissa; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale, segnatamente in ordine alla sussistenza del fatto - è privo di specificità poiché censura compiutamente la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato (che ha indicato gli elementi, in particolare quanto riportato nel verbale di arresto e rappresentato dai testimoni, dai quali ha tratto la partecipazione alla colluttazione dei tre soggetti de quibus e la sussistenza del prescritto elemento soggettivo), limitandosi a reiterare le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) e finendo col prospettare irritualmente in questa sede un diverso apprezzamento di fatto, senza neppure addurre il travisamento della prova (cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il