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Ordinanza — n. 6345/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against suspended sentence for documentary bankruptcy due to generic and inadmissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6345/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Minasi's appeal against the appellate court's decision granting a suspended sentence for simple documentary bankruptcy inadmissible. The appellant raised three grounds alleging violations of criminal law, procedural defects regarding missing evidence, and failure to consider mitigating circumstances, but the court found these arguments generic, assertive, and unsupported by specific legal analysis. Consequently, the appeal was rejected, and Minasi was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131 bis c.p.; Art. 530 c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are manifestly generic, assertive, or fail to demonstrate a specific violation of law or a defect in reasoning, thereby lacking the requisite legal interest for review.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds suspended sentence documentary bankruptcy court costs procedural defect mitigating circumstances motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
271269 - 01) - rimarcando l'assenza di elementi di segno positivo che possano giustificarne l'applicazione - e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite delle allegazioni assertive contenute nel ricorso; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod.
Art. 131 bis c.p.
Art. 530 c.p.p.
Art. 133 c.p.
artt. 131 bis cod. pen
268360 - 01); considerato che il secondo motivo - che deduce il vizio di motivazione e violazione di legge processuale, in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva, e alla mancata applicazione degli artt. 131 bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
271269 - 01) - rimarcando l'assenza di elementi di segno positivo che possano giustificarne l'applicazione - e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite delle allegazioni assertive contenute nel ricorso; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
pen.- è patentemente generico poiché contiene la allegazioni del tutto assertive non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINASI VINCENZO nato a NAPOLI il 14/12/1976 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Vincenzo Minasi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena e ne ha confermato la condanna per il delitto di bancarotta documentale semplice; considerato che il primo motivo - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato, senza neppure denunciare effettivamente il travisamento della prova (ma offrendo un compendio di taluni elementi in atti), una ricostruzione alternativa qui non consentita (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il secondo motivo - che deduce il vizio di motivazione e violazione di legge processuale, in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva, e alla mancata applicazione degli artt. 131 bis cod. pen. e 530 cod. proc. pen.- è patentemente generico poiché contiene la allegazioni del tutto assertive non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato che il terzo motivo - che assume la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato e generico in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) - rimarcando l'assenza di elementi di segno positivo che possano giustificarne l'applicazione - e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite delle allegazioni assertive contenute nel ricorso; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso