Cassation court dismisses appeal for fraudulent bankruptcy as generic merit arguments violate procedural admissibility rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Antonio Perrone's appeal against the second-instance conviction for fraudulent bankruptcy inadmissible. Perrone argued the lower court failed to acquit him or modify his sentence, but the court found these arguments were merely generic alternative merit assessments rather than valid legal challenges. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and Perrone was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 111 cod. proc. pen.: Appeals that merely propose an alternative assessment of the merits without raising specific legal vices are inadmissible and constitute a ground for liability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRONE ANTONIO nato a NAPOLI il 16/10/1958 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Antonio Perrone ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso - che denunciano il vizio della motivazione in relazione alla mancata assoluzione dell'imputato - ed il terzo motivo - che deduce il vizio di motivazione in ordine alla richiesta di modifica del trattamento sanzionatorio - lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospettano con asserti del tutto generici un alternativo apprezzamento di merito (cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/1