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Ordinanza — n. 6343/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper grounds regarding sentencing treatment in a settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6343/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it challenged the sentencing treatment within a settlement agreement, a ground explicitly excluded by law. The appellant argued for a review of the sanction, but the court noted that only specific procedural defects regarding consent and public prosecutor agreement are admissible. Consequently, the appeal was rejected without substantive examination, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In appeals based on settlement agreements, complaints regarding the determination of the sanction are inadmissible, limiting review strictly to the formation of will, prosecutor consent, and divergent content of the ruling.

Parole chiave

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concordato in appello inammissibilità de plano trattamento sanzionatorio art. 599-bis c.p.p. Cassa delle ammende ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Rilevato che Giuseppe Palumbo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, a seguito di concordato ex art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
276102 - 01); considerato che il ricorso ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, ossia una censura non consentita, il che esime dal dilungarsi sulla genericità dell'impugnazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata «con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
pen.» l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
art. 497-bis cod. pen
pen, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio confermandone la responsabilità per il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen.; premesso che, «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art.
art. 599-bis cod. proc. pen
Rilevato che Giuseppe Palumbo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio confermandone la responsabilità per il delitto di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
pen.» l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
pure Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO GIUSEPPE nato a TARANTO il 11/12/1989 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Giuseppe Palumbo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio confermandone la responsabilità per il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen.; premesso che, «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta» (cfr.

Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01); considerato che il ricorso ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, ossia una censura non consentita, il che esime dal dilungarsi sulla genericità dell'impugnazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata «con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.» l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidenza dell'inammissibilità (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso