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Ordinanza — n. 6342/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6342/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6342/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORDEANU PAUL nato il 12/02/1985 avverso la sentenza del 25/02/2025 del GIUDICE DI PACE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Paul Bordeanu ricorre avverso la sentenza pronunciata dal Giudice di pace di Roma che lo ha condannato alla pena della multa (di euro trecento) per il reato di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che lamenta il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta credibilità della persona offesa - è manifestamente infondato e versato in fatto in quanto - contrariamente a quanto assunto dalla difesa - il Giudice di pace ha espressamente apprezzato la credibilità e l'attendibilità del narrato della persona offesa (cfr. spec. p. 3 della sentenza impugnata) sulla scorta della diversa valutazione dei compendio probatorio che il ricorso prospetta (senza neppure addurre ritualmente il travisamento della prova: cfr.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6342/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 612, comma 1, cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che lamenta il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta credibilità della persona offesa - è manifestamente infondato e versato in fatto in quanto - contrariamente a quanto assunto dalla difesa - il Giudice di pace ha espressamente apprezzato la credibilità e l'attendibilità del narrato della persona offesa (cfr. spec. p. 3 della sentenza impugnata) sulla scorta della diversa valutazione dei compendio probatorio che il ricorso prospetta (senza neppure addurre ritualmente il travisamento della prova: cfr.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali risarcimento per errore giudiziario modalità di calcolo dell'ammenda spese di difesa anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORDEANU PAUL nato il 12/02/1985 avverso la sentenza del 25/02/2025 del GIUDICE DI PACE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Paul Bordeanu ricorre avverso la sentenza pronunciata dal Giudice di pace di Roma che lo ha condannato alla pena della multa (di euro trecento) per il reato di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che lamenta il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta credibilità della persona offesa - è manifestamente infondato e versato in fatto in quanto - contrariamente a quanto assunto dalla difesa - il Giudice di pace ha espressamente apprezzato la credibilità e l'attendibilità del narrato della persona offesa (cfr. spec. p. 3 della sentenza impugnata) sulla scorta della diversa valutazione dei compendio probatorio che il ricorso prospetta (senza neppure addurre ritualmente il travisamento della prova: cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il