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Ordinanza — n. 6341/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6341/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6341/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIANESE LUIGI nato a NAPOLI il 08/11/1962 avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Luigi Chianese ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della prima decisione, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il delitto di bancarotta preferenziale, poiché estinto per prescrizione, confermando nel resto la penale responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta impropria ex artt. 223, comma 2, n. 1, legge fa Il.; considerato che il ricorso - che denuncia la violazione dell'artt. 223 legge fall. e a legge penale e il vizio di motivazione - lungi dal muovere effettive censure di legittimità, ha prospettato un diverso apprezzamento di merito, senza neppure denunciare il travisamento della prova (bensì offrendo un compendio degli elementi in atti;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6341/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 223, comma 2, n. 1, legge fa Il.; considerato che il ricorso - che denuncia la violazione dell'artt. 223 legge fall. e a legge penale e il vizio di motivazione - lungi dal muovere effettive censure di legittimità, ha prospettato un diverso apprezzamento di merito, senza neppure denunciare il travisamento della prova (bensì offrendo un compendio degli elementi in atti;

Parole chiave

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motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative risarcimento per errore giudiziario allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIANESE LUIGI nato a NAPOLI il 08/11/1962 avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Luigi Chianese ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della prima decisione, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il delitto di bancarotta preferenziale, poiché estinto per prescrizione, confermando nel resto la penale responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta impropria ex artt. 223, comma 2, n. 1, legge fa Il.; considerato che il ricorso - che denuncia la violazione dell'artt. 223 legge fall. e a legge penale e il vizio di motivazione - lungi dal muovere effettive censure di legittimità, ha prospettato un diverso apprezzamento di merito, senza neppure denunciare il travisamento della prova (bensì offrendo un compendio degli elementi in atti;

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), affidandosi ad enunciati generici e non confrontandosi con l'iter a sostegno della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000;

Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il