Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic legal criticism without challenging evidence or factual reconstruction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Armando Razzano inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant's sole ground was a generic violation of law regarding the subsumption of his actions under Article 497-ter of the Penal Code, which criminalizes the use of counterfeit identification documents. The court found the appeal infounded because it merely criticized the factual reconstruction without challenging the evidence or demonstrating a distortion of the trial record. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 497-ter, comma 1, n. 1 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it contains only generic legal assertions without substantiating a specific distortion of evidence or a failure to meet the requirements for admissibility under Article 616.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAZZANO ARMANDO nato a CERVINO il 04/01/1964 avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Armando Razzano ricorre avverso la sentenza con la quale Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 497-ter, comma 1, n.1 cod. pen.; considerato che l'unico motivo ricorso, che ha assunto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussunzione del fatto dell'imputato nel richiamato precetto penale, è manifestamente infondato e generico in quanto: - l'ipotesi di cui all'art. 497-ter, comma 1, n. 1, seconda parte, cod. pen. sanziona anche la detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione che, pur senza riprodurre fedelmente gli originali, ne simulino la funzione, siano cioè idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali di colui che ne fa uso e sul potere connesso all'uso stesso del segno (cfr.
Sez. 5, n. 3556 del 31/10/2014 - dep. 2015, Rubino, Rv. 262177 - 01; Sez. 5, n. 35094 del 23/05/2013, Bongiorno, Rv. 256951 - 01); - nel caso in esame, il fatto dell'imputato è stato sussunto proprio in tale ipotesi sia dalla sentenza di appello sia da quella di primo grado, nella quale si dà conto espressamente - nel compiere una disamina del documento contraffatto in discorso degli elementi ritenuti dimostrativi della capacità di esso di simularne l'emissione da parte della polizia municipale del Comune di Napoli (recando pure il timbro dell'unita operativa di infortunistica stradale) e l'appartenenza ad essa dell'imputato nonché della sua idoneità a trarre in inganno i soggetti cui veniva esibito; - il ricorso contiene censure assertive rispetto alla ricostruzione del fatto, senza neppure prospettare il travisamento della prova, non confrontandosi effettivamente con il piano argomentativo a sostegno della condanna; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de