Italian court dismisses appeal as generic and inadmissible under procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Rosaria De Crescendo inadmissible due to its generic nature. The appellant challenged a lower court's conviction for harassment and threats, arguing violations regarding sentencing and recidivism, but the court found these arguments merely assertive and unrelated to the specific case facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are patently generic, assertive, and not correlated to the specific case facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CRESCENZO ROSARIA nato a NAPOLI il 06/10/1970 avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
>35 Rilevato che Rosaria De Crescendo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per i reati di molestia e minaccia; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, all'esclusione delle attenuanti generiche e alla sussistenza della recidiva, è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/1