Cassation court dismisses appeal against special surveillance measure due to generic and non-specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments lacked specificity and failed to address the lower court's reasoning. The appellant merely reiterated previous complaints without engaging with the actual facts or legal basis of the special surveillance measure decision. Consequently, the court ordered the appellant to pay court costs and a fine for the frivolous nature of the challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic, lacks specific grounds, or fails to confront the reasoning of the contested decision, as mere repetition of prior complaints does not constitute a valid legal challenge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACCARDI ALESSANDRO nato a MAZARA DEL VALLO il 13/08/1982 avverso il decreto del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Alessandro Accardi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Trapani, sezione Misure di Prevenzione, datato 27/9/2024 e depositato in data 11/11/2024, che dispone la misura di sicurezza di sorveglianza speciale di P.S. per la durata di due anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza; considerato che con il primo motivo di ricorso -con il quale è denunciato il vizio di legge, segnatamente con riguardo al requisito dell'attualità della pericolosità sociale - è privo di specificità poiché, non confrontandosi con la motivazione del provvedimento impugnato, si limita a reiterare le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale - la quale richiama quando riconosciuto dall'ordinanza del G.I.P. (Sez. 5, Sentenza n. 28343 del 12/04/2019 Cc. (dep. 28/06/2019), Mazzagatti Rv. 276135 - 01) in ragione della prossimità dei fatti; non ricorre, dunque, una violazione di legge, non potendo in materia di prevenzione denunciarsi un vizio di motivazione- , finendo col prospettare irritualmente in questa sede un diverso apprezzamento di fatto; considerato che l'unico motivo di ricorso -con il quale è contestato il vizio di motivazione in merito alla richiesta subordinata di riduzione della durata massima della misura- è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso