Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding prescription of crime in plea bargain context.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, ruling that the statute of limitations for the crime of false testimony had not expired. The appellant argued for generic mitigation and prescription, but the court calculated the maximum penalty including recidiva aggravation to be over 20 years. Consequently, the court held that the appeal failed to demonstrate a violation of law and ordered the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 497-bis, comma 2 cod. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: The statute of limitations for crimes punishable by up to seven years and six months is twenty years; an appeal challenging a plea bargain sentence based on non-expired prescription is inadmissible if the calculation excludes recidiva aggravation.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIO SALVATORE nato a NAPOLI il 29/05/1979 avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Salvatore Riccio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli (quale Giudice del rinvio) che, a seguito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha conceso all'imputato le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, ha rideterminato in mitius la pena e ne ha confermato la condanna per il reato di cui all' art. 497-bis, comma 2 cod. pen.; premesso che, «nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza» (Sez.
U, n. 19415 del 27/10/2022 - dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 - 01); considerato che il primo motivo, che assume la violazione degli art. 599 -bis cod. proc. pen., artt. 157, 99, 62-bis, 24 e 134 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto: l'art. 497-bis, comma 2, cod. pen. è titolo di un autonomo reato (cfr. Sez. 5, n. 18535 del 15/02/2013, Lorbek, Rv. 255468 - 01; Sez. 5, n. 5355 del 10/12/2014 - dep. 2015, Amir, Rv. 262221 - 01), la cui pena massima - che rileva al fine del calcolo della prescrizione, è pari a 7 anni e 6 mesi di reclusione; deve, inoltre, computarsi l'aumento di due terzi per contestata recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. (pari 5 anni) - non escluso per costante giurisprudenza dal bilanciamento di essa con le circostanze attenuanti (cfr. per tutte Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057 - 01;
Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059 - 01; Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Pastore, Rv. 278058 - 01; Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, Flagiello, Rv. 275821 - 01), nonché l'interruzione del termine da cui consegue un aumento di ulteriori due terzi sulla pena così determinata (art. 161 cod. pen., di 8 anni e 4 mesi); dunque, il termine di prescrizione è pari a 20 anni e 10 mesi e con evidenza non è ancora decorso poiché il fatto è stato commesso il 18 luglio 2008, senza che occorra dilungarsi sulla sospensione del termine (dal 14 dicembre 2017 al 21 giugno 2016, in ragione del differimento per astensione; nonché dal giorno 8 giugno 2017 al 14 dicembre 2017 e dal 21 novembre 2024 al 7 gennaio 2025, per rinvii su richiesta della difesa); considerato che il secondo motivo, che prospetta il vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione, fermo quanto appena osservato, non rientra nel novero dei vizi deducibili perché in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Sez.
U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05); ritenuto che all'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01);
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. %- DEPOSITATA Così deciso il 22/10