Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to late submission of defense memorandum and merit-based arguments instead of legal errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the defense memorandum was submitted after the statutory fifteen-day deadline expired. The appellant argued for acquittal based on a new assessment of facts rather than citing specific legal errors, and claimed the statute of limitations had passed. The court rejected these grounds, noting the procedural violation and the lack of proper legal censure, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 611, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the defense memorandum is filed after the statutory deadline, and the appellant fails to cite specific legal errors, instead offering a new assessment of facts or merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NICOLA SIMONE nato a PESCARA il 03/02/1973 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Simone Di Nicola ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; premesso che non deve tenersi conto della memoria depositata, nell'interesse dell'imputato, il 14 ottobre 2025 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza del 22 ottobre 2025, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01; cfr.
Sez. 3, ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01); considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato un diverso apprezzamento di merito, senza neppure denunciare il travisamento della prova (bensì offrendo un compendio degli elementi in atti; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ed è manifestamente infondato nella parte in cui eccepisce la prescrizione atteso che il tempus commisi declicti coincide con la dichiarazione di fallimento (intervenuta il 28 novembre 2017) e il termine di prescrizione (tenuto conto pure dell'interruzione) è pari a dodici anni e sei mesi; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso