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Ordinanza — n. 6327/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to reiteration of disavowed arguments and improper evidence assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6327/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giose Marsilio inadmissible, confirming his conviction for fraudulent bankruptcy. Marsilio argued the lower court misinterpreted evidence regarding his knowledge of the company's financial distress and the intent to harm its assets. The court rejected these claims as a mere reiteration of disavowed arguments rather than a legitimate challenge to the evidence assessment.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already disavowed by the court of first instance without presenting new grounds or a different legal interpretation of the proven facts.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reiteration of disavowed arguments improper evidence assessment fraudulent bankruptcy conviction court of cassazione procedure prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria ammende per infrazione procedurale addebito di tasse

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 360 c.p.p.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
art. 616 cod. proc. pen
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARSILIO GIOSE nato a LEGNANO il 25/03/1965 avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Giose Marsilio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; considerato che il primo e il secondo motivo (che lamentano il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, rispettivamente in relazione alla conoscenza o alla conoscibilità in capo al ricorrente della situazione di dissesto della fallita e alla consapevolezza dell'idoneità della condotta a incidere negativamente sulla solidità patrimoniale della fallita) finiscono col perorare un diverso apprezzamento del compendio probatorio (e non anche un rituale travisamento della prova), reiterando le allegazioni disattese dalla Corte di merito che, in maniera congrua e non manifestamente illogica - e dunque qui non sindacabile - ha indicato le ragioni per cui ha attribuito anche al ricorrente il reato (anche sub specie del prescritto elemento soggettivo), valorizzando il difetto di elementi atti a dimostrare compiutamente il debito della fallita (amministrata dalla sorella del ricorrente) verso la società da lui gestita nonché la collocazione nel tempo del fatto rispetto alla data della cessazione dell'attività della prima (cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso