Italian court dismisses appeal as generic and inadmissible, ordering payment of court costs and fine.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Denise Halilovic inadmissible due to a generic and assertive lack of specific legal grounds. The appellant challenged a lower court's confirmation of criminal liability for offenses under Articles 479 and 640 of the Penal Code, but the court found her arguments to be merely assertive without substantive legal reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its sole ground is a generic complaint of lack of motivation when the alleged defect is not substantiated with specific legal arguments or facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC DENISE nato a BUSTO ARSIZIO il 07/12/1999 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Denise Halilovic ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha riderminato il trattamento sanzionatorio, confermandone la penale responsabilità per i reati di cui agli art. 479 cod. pen. (capo A) e art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen. (capo B); ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato, è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/10