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Ordinanza — n. 6277/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against execution judge's refusal to substitute fine with public work under Road Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6277/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the execution judge's order inadmissible due to manifestly unfounded complaints. The appellant argued that the request to substitute a fine with public work was late, citing the general criminal procedure code, while the judge correctly applied the specific Road Code provisions. The court ruled that the Road Code explicitly allows the execution judge to order public work via the criminal judgment itself, reserving revocation powers only for violations, thus validating the original decision.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 9-bis del codice della strada; Art. 459, comma 1-ter del codice di procedura penale: The execution judge may order public work as a substitute for a fine pursuant to the Road Code, and procedural delays do not preclude this application when the specific statute grants the authority.

Parole chiave

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public work substitution execution judge powers Road Code provisions procedural delay defense manifestly unfounded appeal criminal fine enforcement substitute penalty application sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 9-bis del codice della strada
pen., può essere proposta in esecuzione ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod.
Art. 459, comma 1-ter del codice di procedura penale
Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta tardività della richiesta evidenziando che questa, seppure avvenuta oltre il termine dei cui all’art. 459, comma 1-ter, cod.
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Testo completo

re - ORDINANZA Ponticiello Antonio nato a NAPOLI il 16/10/1988 avverso l'ordinanza del 17/09/2025 del GIP TRIBUNALE di Forli' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che il Gip del Tribunale di Forlì, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di Antonio Ponticiello di applicare l’istituto sostituire la pena pecuniaria di euro 425,00 inflitta con il decreto penale di condanna n. 634/2025, emesso il 28 maggio 2025, irrevocabile il 5 giugno 2025, con il lavoro di pubblica utilità;

Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta tardività della richiesta evidenziando che questa, seppure avvenuta oltre il termine dei cui all’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere proposta in esecuzione ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada. Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto l’art. 186, comma 9- bis cod. strada non prevede che il lavoro di pubblica utilità possa essere disposto dal giudice dell’esecuzione quanto, piuttosto, espressamente stabilisce che questo può essere disposto “anche con il decreto penale di condanna” e attribuisce al giudice dell’esecuzione solo la competenza di revocare la pena sostitutiva in caso di violazione;

Ritenuto pertanto che il provvedimento impugnato ha fornito corretta risposta all’istanza proposta e che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 22/01/2026 Il