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Ordinanza — n. 6276/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against probation denial due to manifestly unfounded complaints and procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6276/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against the Taranto probation tribunal's order inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued that the tribunal failed to consider defense documents and violated the principle of gradualism regarding his release. The court rejected this claim, finding the tribunal's reasoning based on the crime's gravity and the temporary nature of the job was adequate and not subject to review.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The court must dismiss appeals where complaints are manifestly unfounded or seek an alternative reading of the lower court's decision not permitted in this instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation denial appeal manifestly unfounded complaint principle of gradualism procedural inadmissibility costs of appeal abbandono del procedimento per truffa lavoro a titolo di prova lavoro a tempo parziale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.
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Testo completo

re - ORDINANZA Adamo Francesco Pio nato a TARANTO il 14/05/2004 avverso l'ordinanza del 17/09/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Taranto dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Taranto ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di applicazione della semilibertà proposta da Francesco Pio Adamo; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che il Tribunale avrebbe omesso di considerare la documentazione depositata dalla difesa e dall’Uepe;

Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, anche facendo riferimento al principio c.d. di gradualità, con il riferimento alla gravità del reato commesso nel 2023, alla successiva denuncia e alla circostanza che il lavoro indicato è a tempo determinato, ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni poste a fondamento del diniego della concessione delle istanze proposte dal condannato e tale motivata conclusione, resa considerando tutti gli elementi in atti, non è sindacabile in questa sede (Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037 – 01);

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 22/01/2026 I