Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of special defense counsel signature under Art. 613 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition was signed solely by the convicted defendant rather than a registered defense attorney. The Tribunal of Surveillance had revoked a therapeutic probation order and replaced it with social service probation, but the appeal failed to comply with mandatory signing requirements. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Appeals, memorials, and new grounds must be signed by a defense attorney registered on the special roll of the Court of Cassation, otherwise they are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
re - ORDINANZA Liberati Fabrizio nato a MILANO il 07/01/1971 avverso l'ordinanza del 21/07/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha revocato l’ordinanza che ha disposto l’affidamento in prova terapeutico applicato il 21 luglio 2016 e ha applicato a Fabrizio Liberati la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale; Rilevato che il ricorso, con il quale si deduce l’erroneità del provvedimento nella parte in cui non ha disposto la revoca di ogni misura, è stato proposto con atto redatto e sottoscritto dal condannato;
Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 22/01/2026 Il Consiglier