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Ordinanza — n. 6273/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on execution suspension due to prior aggravated offense under Art. 656 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6273/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that an aggravating circumstance under Article 572 of the Penal Code was subvalent, thereby removing the bar to suspending the execution order. The court rejected this, ruling that the offense remains a valid obstacle to suspension regardless of the law's later transformation or the presence of mitigating factors.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 656, comma 9, lett. a, c.p.p.; Art. 572, comma 2, c.p.: The existence of a prior offense constituting a statutory obstacle to the suspension of execution remains valid and effective even if the specific legal characterization of that offense has been modified by subsequent legislation or if mitigating circumstances are present.

Parole chiave

Generato dall'IA
suspension of execution aggravating circumstance statutory obstacle prior offense inadmissible appeal court costs penal code

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 656, comma 9, lett. a, c.p.p.
69 che ha trasformato l ipotesi iviprevista in circostanza aggravante ad effetto speciale costituisce titolo ostativo allasospensione dell esecuzione in quanto già previsto come tale dall art. 656 comma 9 lett.
Art. 572, comma 2, c.p.
è stata ritenuta sub valente per cui verrebbe meno l effettoostativo alla sospensione dell ordine di esecuzioneRilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto in tema disospensione dell ordine di esecuzione di pene detentive la condanna per il reato di cuiall art. 572 comma secondo cod.
Art. 9, legge 19 luglio 2019 n. 69
anche se commesso in epoca antecedenteall entrata in vigore dell art. 9 legge 19 luglio 2019 n.
art. 656 cod. pen
69 che ha trasformato l ipotesi iviprevista in circostanza aggravante ad effetto speciale costituisce titolo ostativo allasospensione dell esecuzione in quanto già previsto come tale dall art. 656 comma 9 lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
n. 10373 del 29/01/2021
n. 280739 – 01

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Testo completo

!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6273/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 16/02/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 1000/2026* DI * CC 22/01/2026* * * 33405/2025* * MONACO Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a NAPOLI il 25/04/1977avverso l ordinanza del 17/09/2025 della Corte d appello di Romadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che la Corte di Appello di Roma quale giudice dell esecuzione ha rigettatol istanza proposta da * * sospendere l esecuzione dell ordine di esecuzioneemesso nei suoi confrontiRilevato che in due motivi di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione all art. 656 cod. pen. evidenziando che l aggravante di cui all art.572 comma secondo cod. pen.

è stata ritenuta sub valente per cui verrebbe meno l effettoostativo alla sospensione dell ordine di esecuzioneRilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto in tema disospensione dell ordine di esecuzione di pene detentive la condanna per il reato di cuiall art. 572 comma secondo cod. pen. anche se commesso in epoca antecedenteall entrata in vigore dell art. 9 legge 19 luglio 2019 n. 69 che ha trasformato l ipotesi iviprevista in circostanza aggravante ad effetto speciale costituisce titolo ostativo allasospensione dell esecuzione in quanto già previsto come tale dall art. 656 comma 9 lett. acod. proc. pen. il cui testo è rimasto sempre immutato * 1 n. 10373 del 29/01/2021* * 280739 – 01 a prescindere dalla formale contestazione con l indicazione dellanorma di legge violata e senza che abbia alcun rilievo la ritenuta prevalenze di eventualicircostanze attenuanti che incidono per la determinazione della pena ma non escludono lasussistenza dell aggravante il cui effetto ostativo viene meno solo ove sia espressamenteesclusaRitenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze proposte sonomanifestamente infondateConsiderato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6273/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 16/02/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 1000/2026* DI * CC 22/01/2026* * * 33405/2025* * MONACO Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a NAPOLI il 25/04/1977avverso l ordinanza del 17/09/2025 della Corte d appello di Romadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che la Corte di Appello di Roma quale giudice dell esecuzione ha rigettatol istanza proposta da * * sospendere l esecuzione dell ordine di esecuzioneemesso nei suoi confrontiRilevato che in due motivi di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione all art. 656 cod. pen. evidenziando che l aggravante di cui all art.572 comma secondo cod. pen.

è stata ritenuta sub valente per cui verrebbe meno l effettoostativo alla sospensione dell ordine di esecuzioneRilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto in tema disospensione dell ordine di esecuzione di pene detentive la condanna per il reato di cuiall art. 572 comma secondo cod. pen. anche se commesso in epoca antecedenteall entrata in vigore dell art. 9 legge 19 luglio 2019 n. 69 che ha trasformato l ipotesi iviprevista in circostanza aggravante ad effetto speciale costituisce titolo ostativo allasospensione dell esecuzione in quanto già previsto come tale dall art. 656 comma 9 lett. acod. proc. pen. il cui testo è rimasto sempre immutato * 1 n. 10373 del 29/01/2021* * 280739 – 01 a prescindere dalla formale contestazione con l indicazione dellanorma di legge violata e senza che abbia alcun rilievo la ritenuta prevalenze di eventualicircostanze attenuanti che incidono per la determinazione della pena ma non escludono lasussistenza dell aggravante il cui effetto ostativo viene meno solo ove sia espressamenteesclusaRitenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze proposte sonomanifestamente infondateConsiderato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammende. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 22/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * MONACO * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 22/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * MONACO * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E *