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Ordinanza — n. 6272/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to the appellant's formal withdrawal of the appeal before filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6272/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Pietro Naimi inadmissible following his formal withdrawal of the request. Although the appellant initially challenged the lower court's conviction for specific crimes and sentencing enhancements, he subsequently submitted a declaration of renunciation to the appellate court's registry. The court ruled that this timely withdrawal constituted a statutory ground for inadmissibility under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen.: A withdrawal of appeal made before the filing of the appeal renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility ground Code of Criminal Procedure statutory withdrawal procedural dismissal ritiro della querela penale rinuncia al diritto procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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Art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen.
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Testo completo

re - ORDINANZA Naimi Pietro nato a MONREALE il 05/02/1972 avverso la sentenza del 24/04/2025 della Corte d'appello di Palermo udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Temini Imerese il 18 luglio 2024 nei confronti di Pietro Naimi in relazione al reato di cui all’art. 56 e 575 cod. pen. e altro; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e quanto all’aumento applicato in continuazione per i reati satellite;

Rilevato che in data 8 settembre 2025 alla cancelleria della Corte di appello di Palermo è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso resa personalmente dal ricorrente all’Ufficio Matricola della Casa Circondariale di Trapani; Ritenuto che l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina una causa di inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen.; Considerato che la rinuncia all’impugnazione è sopravvenuta in data prossima alla presentazione dell’impugnazione e prima ancora che la stessa fosse inoltrata a questa Corte si può escludere la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così è deciso, 22/01/2026 Il Consiglie