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Ordinanza — n. 6270/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for immigration fine due to inadmissible alternative reading of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6270/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal against an immigration fine inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to apply specific mitigation articles and ignored general leniency circumstances. The court rejected these claims, ruling that they merely requested an alternative interpretation of established facts rather than presenting new legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 10 bis D. Lgs 286/1998; Art. 45 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals cannot be admitted if they merely solicit a different reading of the facts already acquired by the court of first instance.

Parole chiave

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immigration fine appeal inadmissible appeal alternative fact reading mitigation circumstances Corte di Cassazione entrata illegale infrazioni alla legge sugli stranieri eccezione di illegalità

Disposizioni normative citate

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Art. 10 bis D. Lgs 286/1998
Art. 45 cod. pen.
Lgs 286/1998; Rilevato che con il ricorso, qualificato come appello e trasmesso a questa Corte dal Tribunale di Grosseto, si deduce l’omessa valutazione dell’applicazione dell’art. 45 cod. pen. la mancata applicazione dell’art.
Art. 131-bis cod. pen.
la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
art. 45 cod. pen
Lgs 286/1998; Rilevato che con il ricorso, qualificato come appello e trasmesso a questa Corte dal Tribunale di Grosseto, si deduce l’omessa valutazione dell’applicazione dell’art. 45 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

re - ORDINANZA Lamine Aissaoui Haithem nato a (TUNISIA) il 25/11/1984 avverso la sentenza del 09/11/2022 del GIUDICE DI PACE di Grosseto dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Grosseto ha condannato Aissaoui Haithem Lamine alla pena di euro 5.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 10 bis D. Lgs 286/1998; Rilevato che con il ricorso, qualificato come appello e trasmesso a questa Corte dal Tribunale di Grosseto, si deduce l’omessa valutazione dell’applicazione dell’art. 45 cod. pen. la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;

Rilevato che le doglianze contenute nell’imputazione si risolvono in articolate critiche alla effettuata dal giudice di merito e sollecitano una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 22/01/2026 Il Con