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Ordinanza — n. 6267/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to non-emerging defects in the lower court's reasoning regarding crime planning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6267/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Cristina Djuric's appeal against the Milan Tribunal's execution order inadmissible. The appellant argued that the chronological proximity and her youth indicated a single criminal plan, but the court found this reasoning unsupported by the record. The court ruled that the lower court correctly required evidence of a unified criminal design beyond mere temporal proximity or lifestyle context.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: Defects of motivation are inadmissible if they do not emerge from the contested decision or require an alternative reading of the arguments.

Parole chiave

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criminal planning inadmissible appeal defects of motivation temporal proximity criminal intent execution order Cassation review reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
artt. 81 cod. pen
Rilevato che in due motivi di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio
Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez.
Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B
13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
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Testo completo

re - ORDINANZA Djuric Cristina nato a RIVOLI il 30/04/2002 avverso l'ordinanza del 19/06/2025 del TRIBUNALE di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che il Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Cristina Djuric di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 21 luglio 2023 e della pronuncia resa dal Tribunale di Milano il 23 maggio 2023, entrambe relative al reato di cui agli artt. 56 e 624 bis cod. pen.;

Rilevato che in due motivi di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod proc. pen. quanto all’omessa considerazione che l’omogeneità delle violazioni e la loro collocazione cronologica in un arco temporale sarebbero indicative dell’inserimento dei reati in una unica e originaria programmazione e che questo sarebbe ulteriormente confermato dalla giovane età della ricorrente, costretta per un periodo di tempo a commettere reati dal contesto familiare dell’allora fidanzato;

Ritenuto che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha correttamente e adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali -in assenza di altri elementi- non emerge che i fatti siano il frutto di una unica e originaria programmazione quanto, piuttosto, che questi siano espressione di un sistema di vita (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01;

Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell’ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti nel provvedimento impugnato; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso