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Ordinanza — n. 6266/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of lawyer signature and generic terms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6266/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal against the second-instance conviction inadmissible. The appellant, Raffaele Biondelli, argued for a penalty reduction but failed to have his submission signed by a qualified defense attorney as required by law. The court ruled that a signature for authentication does not satisfy the statutory requirement for admissibility, rendering the generic appeal void.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the pleading is not signed by a defense attorney enrolled on the special roll, as a signature for authentication alone does not confer admissibility.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility lawyer signature requirement special roll enrollment generic terms rejection procedural inammissibility requisito della firma autografa diritto di ottenere una decisione atto privo di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
art 613 cod. proc. pen
Rilevato che l’atto di ricorso è stato proposto con atto redatto e sottoscritto dall’imputato; Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 13234 del 02/03/2016, Petrivna
Sez. 4, n. 41636 del 03/11/2010, Bengu
266575 – 01;Sez. 4, n. 41636 del 03/11/2010, Bengu, Rv.
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Testo completo

re - ORDINANZA Biondelli Raffaele nato a MASSA DI SOMMA il 09/01/1989 avverso la sentenza del 18/06/2025 della Corte d'appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Napoli ha la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli il 7 gennaio 2025 nei confronti di Raffaele Biondelli in relazione al reato di cui all’art. 75 d.lgs. 159 del 2011; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena;

Rilevato che l’atto di ricorso è stato proposto con atto redatto e sottoscritto dall’imputato; Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Rilevato che la sottoscrizione eventualmente apposta dal difensore per autentica non attribuisce allo stesso la paternità dell’atto e non ne determina perciò l’ammissibilità (Sez. 3, n. 13234 del 02/03/2016, Petrivna, Rv. 266575 – 01;Sez. 4, n. 41636 del 03/11/2010, Bengu, Rv. 248449 – 01);

Ritenuto che il ricorso, peraltro formulato in termini generici, è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 22/01/2026 Il Co