Ordinanza — n. 6261/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAre - ORDINANZA Fama' Emanuele nato a GELA il 09/05/1985 avverso la sentenza del 26/05/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Gela il 15 ottobre 2024 nei confronti di Emanuele Famà in relazione al reato di cui all’art. 76, comma 4, d.lgs. 159/2011; Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità con riferimento alla mancata considerazione della impossibilità dell’imputato di provvedere al versamento a causa della carenza di disponibilità economiche e al diniego di applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 6261/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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re - ORDINANZA Fama' Emanuele nato a GELA il 09/05/1985 avverso la sentenza del 26/05/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Gela il 15 ottobre 2024 nei confronti di Emanuele Famà in relazione al reato di cui all’art. 76, comma 4, d.lgs. 159/2011; Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità con riferimento alla mancata considerazione della impossibilità dell’imputato di provvedere al versamento a causa della carenza di disponibilità economiche e al diniego di applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.;
Rilevato che la prima doglianza è manifestamene infondata in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella fornita dal giudice di primo grado, ha fornito adeguata e coerente risposta alla medesima censura sollevata con l’atto di appello e le attuali censure sollecitano di procedere a una lettura alternativa che non è consentita in questa sede; Rilevato che la seconda è manifestamente infondata in quanto il giudice di merito ha coerentemente e correttamente esposto le ragioni (precedenti penali e giudiziari a suo carico che hanno determinato l’imposizione della prescrizione alla quale l’imputato si è sottratto rendendosi responsabile di una ulteriore violazione della legge penale) sulle quali si fonda il giudizio di abitualità nella commissione di condotte illecite e refrattarietà al rispetto delle regole che impone di esclude di ritenere che il reato commesso sia di particolare tanuità;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 22/