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Ordinanza — n. 6260/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for carrying weapons due to manifestly unfounded legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6260/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Kalech Belhassen inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged his conviction for carrying two knives, arguing for mitigated sentencing and generic mitigating circumstances which the lower courts rejected based on the weapon's severity and his criminal history. The supreme court found the lower court's reasoning logical and coherent, refusing to allow a different interpretation of the law or re-evaluate the exercise of judicial discretion.

Regesto Legislator

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Art. 4 comma 3 l. 110/1975; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals based on manifestly unfounded legal errors or requests for alternative interpretations of sentencing discretion are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal carrying weapons judicial discretion mitigating circumstances criminal history court costs manifestly unfounded caso poco grave

Disposizioni normative citate

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Art. 4 comma 3 l. 110 del 1975
Art. 131-bis cod. pen.
110 del 1975, la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
art. 131-bis cod. pen
110 del 1975, la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

re - ORDINANZA Kalech Belhassen (cui 049ieou) nato a (TUNISIA) il 04/06/1991 avverso la sentenza del 07/02/2025 della Corte d'appello di Perugia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Perugia ha confermato la sentenza di pronunciata dal Tribunale di Perugia l’8/2/2023 nei confronti di Belhassen Kalech in relazione al reato di cui all’art. 4 l. 110 del 1975; Rilevato che con il ricorso, in un unico motivo, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 4, comma 3, l. 110 del 1975, la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;

Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale -con lo specifico riferimento alle alla consistente gravità dell’episodio accertato – il porto di due coltelli, il secondo dei quali con una lama di circa 14 centimetri qualificabile come vera e propria arma bianca – e ai precedenti penali – anche per rapina e furto - ha fatto corretto riferimento ai pacifici principi posti dalla giurisprudenza di legittimità anche con riferimento alla non occasionalità della condotta e ha così fornito una risposta adeguata e coerente alle analoghe censure poste nei motivi di appello;

Rilevato che le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate in quanto il giudice d’appello ha dato adeguato e coerente conto dell’esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto nella determinazione della pena, ciò anche in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche - escluse facendo riferimento alla gravità dell’episodio, ai precedenti penali e alla mancanza di qualsivoglia resipiscenza - e che tale conclusione, logica e coerente, non è sindacabile in questa sede (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01);

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è decis