Ordinanza — n. 6259/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAre - ORDINANZA Maiolo Franco nato a GARDONE VAL TROMPIA il 24/04/1984 avverso l'ordinanza del 10/07/2025 del TRIBUNALE di Brescia udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Brescia, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di Franco Maiolo di applicare la disciplina di cui all’art.81 cod. pen. tra i fatti oggetto di alcune sentenze; Rilevato che il ricorso è stato proposto con atto redatto e sottoscritto dal condannato nel quale si riserva la redazione dei motivi al difensore di fiducia e con dichiarazione resa personalmente dallo stesso all’ufficio matricola della Casa Circondariale di Brescia;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6259/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso, peraltro resto senza l’indicazione di alcun motivo a sostegno, è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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re - ORDINANZA Maiolo Franco nato a GARDONE VAL TROMPIA il 24/04/1984 avverso l'ordinanza del 10/07/2025 del TRIBUNALE di Brescia udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Brescia, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di Franco Maiolo di applicare la disciplina di cui all’art.81 cod. pen. tra i fatti oggetto di alcune sentenze; Rilevato che il ricorso è stato proposto con atto redatto e sottoscritto dal condannato nel quale si riserva la redazione dei motivi al difensore di fiducia e con dichiarazione resa personalmente dallo stesso all’ufficio matricola della Casa Circondariale di Brescia;
Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso, peraltro resto senza l’indicazione di alcun motivo a sostegno, è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 22/01/2026 Il Consigliere