Cassation court dismisses appeal on mafia association continuation due to lack of unified criminal intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the complained-of order was manifestly unfounded. The appellant argued that two prior convictions for extortion should be treated as a continuous crime under Article 81 of the Penal Code, claiming a single criminal design. The court rejected this, stating that the acts stemmed from autonomous volitional determinations and did not share a unified criminal intent from the moment of the first offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; The court establishes that for a continuous crime between mafia association participation and final crimes to exist, the agent must have maintained a single criminal representation from the ideation of the first act, which is absent when acts arise from independent volitional choices.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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re - ORDINANZA De Rosa Francesco nato a ACERRA il 20/07/1983 avverso l'ordinanza del 17/09/2025 del GIP TRIBUNALE di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che il Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di Francesco De Rosa di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto delle sentenze emesse dalla Corte di appello di Napoli il 15 luglio 2024, irrevocabile il 21/1/2025, e dalla Corte di appello di Napoli il 14 febbraio 2018, irrevocabile il 31 maggio 2018 in relazione al reato di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e diverse ipotesi di estorsione;
Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente e correttamente considerato che i fatti oggetto delle due sentenze, al di là del dato temporale, si inseriscono nel medesimo contesto criminale in cui era inserito il ricorrente; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali emerge che i reati sono sorretti da diverse e autonome determinazioni volitive e che la sola appartenenza al clan che operava nella zona non appare sufficiente (cfr.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01) ciò anche considerato che con riferimento alla continuazione tra il reato associativo e i reati fine quello che rileva è che il singolo il soggetto agente abbia avuto una rappresentazione unitaria delle diverse condotte violatrici sin dal momento ideativo della prima cioè, quanto meno, dal momento in cui lo stesso si è determinato a fare ingresso nel sodalizio per cui «è configurabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine nel caso in cui questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, non essendo necessario che tale programmazione sia avvenuta al momento della costituzione dello stesso» (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 – 01;
Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595 – 01; nel senso che la verifica della sussistenza del medesimo disegno criminoso deve fare riferimento all'atto della costituzione del sodalizio Sez. 1, n. 1613 del 18/09/2019, dep. 2020, Zampaglione, Rv. 277914 – 01; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice, Rv. 275334 – 02; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481 – 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm