Italian court dismisses prisoner's appeal due to lack of a qualified defense attorney's signature.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the petition lacked the mandatory signature of a qualified defense attorney. The prisoner, Giuseppe Giordano, submitted the document personally, violating Article 613 of the Code of Criminal Procedure which requires such acts to be signed by a lawyer on the special register. Consequently, the court rejected the challenge to the disciplinary sanction and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the petition, memorials, or new grounds are not signed by a defense attorney inscribed on the special register of the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
re - ORDINANZA Giordano Giuseppe nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 27/08/1971 avverso il decreto del 02/07/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di Siracusa udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Magistrato di Sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Giuseppe Giordano avverso il provvedimento disciplinare che gli ha irrogato la sanzione dell’esclusione dalle attività ricreative e sportive per giorni dieci; Rilevato che il ricorso è stato proposto con atto redatto e sottoscritto dal condannato e con dichiarazione resa personalmente dallo stesso all’ufficio matricola della Casa Circondariale di Augusta;
Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 22/01/2026 Il Consiglier