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Ordinanza — n. 6256/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6256/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6256/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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re - ORDINANZA dalla parte civile Greco Vittorio nato a MELILLI il 02/06/1951 nel procedimento a carico di: Coco Maria nato a MELILLI il 08/07/1968 Coco Simona nato a SIRACUSA il 27/08/1978 Coco Salvatore nato a MELILLI il 01/05/1976 avverso la sentenza del 22/03/2024 del TRIBUNALE di Siracusa dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Siracusa ha condannato Maria Coco, Simona Coco e Salvatore Coco in relazione al reato di cui all’art. 660 cod. pen. e al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita Vittorio Greco disponendo che questi siano liquidati in separato giudizio civile;

Regesto Legislator

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art. 660 cod. pen; Ordinanza — n. 6256/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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quantificazione del torto morale risarcimento alle vittime di reati risarcimento del danno civile azione civile restituzione e risarcimento risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 660 cod. pen
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Testo completo

re - ORDINANZA dalla parte civile Greco Vittorio nato a MELILLI il 02/06/1951 nel procedimento a carico di: Coco Maria nato a MELILLI il 08/07/1968 Coco Simona nato a SIRACUSA il 27/08/1978 Coco Salvatore nato a MELILLI il 01/05/1976 avverso la sentenza del 22/03/2024 del TRIBUNALE di Siracusa dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Siracusa ha condannato Maria Coco, Simona Coco e Salvatore Coco in relazione al reato di cui all’art. 660 cod. pen. e al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita Vittorio Greco disponendo che questi siano liquidati in separato giudizio civile;

Rilevato che avverso la sentenza ha proposto ricorso la parte civile deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata liquidazione del danno in quanto questo, essendo esclusivamente morale, avrebbe potuto e dovuto essere determinato dal giudice penale; Rilevato che le doglianze, pure puntualmente articolate, sono manifestamente infondate in quanto il Tribunale, con il riferimento al fatto che il danno è di difficile quantificazione, ciò in effetti considerato che le molestie si sono protratte nel tempo, ha adeguatamente motivato quanto alla impossibilità di procede a una immediata determinazione della somma da liquidare a titolo di risarcimento e che gli argomenti così correttamente esposti non sono sindacabili in questa sede;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente Vittorio Greco al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 22/01/2