Italian Supreme Court dismisses appeal on criminal continuity, ruling drug dependence alone insufficient for unitary intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, finding the complainant's grievances manifestly unfounded. The appellant argued that the lower court erred by rejecting the application of Article 81 of the Penal Code regarding criminal continuity, claiming it ignored the defendant's state of drug dependence. The court held that drug dependence, without other specific indicators, does not alone establish the necessary causal link or unitary criminal design required to group disparate offenses committed over time and in different locations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; The state of drug dependence, in the absence of other specific indicators, does not alone constitute a sufficient criterion for recognizing criminal continuity or a unitary criminal design.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6247/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 16/02/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 933/2026* DI * CC 22/01/2026* * * 32083/2025* * MONACO Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a ALBANIA il 06/05/1987avverso l ordinanza del 08/07/2025 del TRIBUNALE di Alessandriadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che il Tribunale di Alessandria quale giudice dell esecuzione ha rigettato larichiesta di * * alias * * – * 03977UU di applicare la disciplina di cuiall art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto delle sentenze di condanna emesse da Tribunale diMilano il 31/10/2007 furto commesso a Milano il 25/10/2007 Tribunale di Monza il19/1/2010 reati 337 cod. pen. e 14 comma 5 ter d.lgs 289 del 1998 commessi a il 4/1/2010 * Tribunale di Bergamo il 1°/7/2010 reati furto e ricettazionecommessi a * il 4/1/2010 Tribunale di Bergamo il 7/3/2012 reati di furto commessi a* * e * il 9/12/2009 * Tribunale di * il 30/5/2022 reati controil patrimonio commessi a * * e * nel novembre 2019 Tribunale diAlessandria il 5/5/2023 reati contro il patrimonio commessi nel Nord Italia nel dicembre2019 già ritenuti in continuazione con i fatti di cui alla sentenza indicata nel puntoprecedenteRilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione all art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe erratain quanto il Tribunale avrebbe fondato il rigetto esclusivamente sull arco di tempo trascorso esulla parziale differenza dei titoli di reato e non avrebbe tenuto nel dovuto conto dello stato ditossicodipendenzaRilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate inquanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità chel identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primoreato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali in assenza di elementi concretiemerge che i reati sono stati commessi sia in un lungo arco temporale che luoghi diversi econ differenti concorrenti e che questo pure trattandosi di reati contro il patrimonio escludel esistenza di nesso eziologico con lo stato di tossicodipendenza per cui non è possibileritenere che questi siano il frutto di una originaria ideazione unitaria cfr. * U n. 28659 del18/05/2017 * * 270074 – 01 * 1 n. 13971 del 30/3/2021 di * n.m. *1 n. 39222 del 26/02/2014 B * 260896 – 01 ciò anche considerato che lo stato ditossicodipendenza come espressamente evidenziato dal giudice dell esecuzione cfr. pag. 3dell ordinanza impugnata non costituisce da solo in assenza di altri indici un criteriosufficiente al fine del riconoscimento della continuazioneRitenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sonomanifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura chenon è consentita in questa sede cfr. * 6 n. 5465 del 04/11/2020 dep. 2021 F.
Rv280601Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6247/2026196/2003 e ss.mm.
Roma lì 16/02/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 933/2026* DI * CC 22/01/2026* * * 32083/2025* * MONACO Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a ALBANIA il 06/05/1987avverso l ordinanza del 08/07/2025 del TRIBUNALE di Alessandriadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che il Tribunale di Alessandria quale giudice dell esecuzione ha rigettato larichiesta di * * alias * * – * 03977UU di applicare la disciplina di cuiall art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto delle sentenze di condanna emesse da Tribunale diMilano il 31/10/2007 furto commesso a Milano il 25/10/2007 Tribunale di Monza il19/1/2010 reati 337 cod. pen. e 14 comma 5 ter d.lgs 289 del 1998 commessi a il 4/1/2010 * Tribunale di Bergamo il 1°/7/2010 reati furto e ricettazionecommessi a * il 4/1/2010 Tribunale di Bergamo il 7/3/2012 reati di furto commessi a* * e * il 9/12/2009 * Tribunale di * il 30/5/2022 reati controil patrimonio commessi a * * e * nel novembre 2019 Tribunale diAlessandria il 5/5/2023 reati contro il patrimonio commessi nel Nord Italia nel dicembre2019 già ritenuti in continuazione con i fatti di cui alla sentenza indicata nel puntoprecedenteRilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione all art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe erratain quanto il Tribunale avrebbe fondato il rigetto esclusivamente sull arco di tempo trascorso esulla parziale differenza dei titoli di reato e non avrebbe tenuto nel dovuto conto dello stato ditossicodipendenzaRilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate inquanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità chel identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primoreato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali in assenza di elementi concretiemerge che i reati sono stati commessi sia in un lungo arco temporale che luoghi diversi econ differenti concorrenti e che questo pure trattandosi di reati contro il patrimonio escludel esistenza di nesso eziologico con lo stato di tossicodipendenza per cui non è possibileritenere che questi siano il frutto di una originaria ideazione unitaria cfr. * U n. 28659 del18/05/2017 * * 270074 – 01 * 1 n. 13971 del 30/3/2021 di * n.m. *1 n. 39222 del 26/02/2014 B * 260896 – 01 ciò anche considerato che lo stato ditossicodipendenza come espressamente evidenziato dal giudice dell esecuzione cfr. pag. 3dell ordinanza impugnata non costituisce da solo in assenza di altri indici un criteriosufficiente al fine del riconoscimento della continuazioneRitenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sonomanifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura chenon è consentita in questa sede cfr. * 6 n. 5465 del 04/11/2020 dep. 2021 F.
Rv280601Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammende. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 22/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * MONACO * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 22/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * MONACO * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E *