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Ordinanza — n. 6246/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming criminal continuity due to insufficient temporal proximity between offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6246/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly rejected the request to apply the continuity of offenses provision. The appellant argued that the crimes were committed within a short timeframe and shared the same criminal intent, but the court found the four-year gap sufficient to negate this claim. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990: Continuity of offenses requires a single criminal design evident from the first act; a significant temporal gap between crimes, absent contrary circumstances, precludes finding such continuity.

Parole chiave

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continuity of offenses criminal design temporal proximity inadmissible appeal manifestly unfounded guida recidiva in stato di ebbrezza concorso materiale di reati infrazioni uniche e continuate

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod.
Art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990
tra il reato oggetto della sentenza del Tribunale di Crotone dell’8 marzo 2018 in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990, commesso il 20 maggio 2015 a Isola Capo Rizzuto e quello oggetto della sentenza del Tribunale di Crotone del 21 febbraio 2019 in relazione al reato di cui all’art.
art. 81 cod. pen
Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio
270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez.
Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B
13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
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Testo completo

re - ORDINANZA Macrillo' Francesco nato a CROTONE il 21/08/1993 avverso l'ordinanza del 29/07/2025 del TRIBUNALE di Crotone dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che il Tribunale di Crotone quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di Francesco Macrillò di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra il reato oggetto della sentenza del Tribunale di Crotone dell’8 marzo 2018 in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990, commesso il 20 maggio 2015 a Isola Capo Rizzuto e quello oggetto della sentenza del Tribunale di Crotone del 21 febbraio 2019 in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990, commesso il 16 settembre 2018 a Isola Capo Rizzuto;

Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato che l’arco temporale intercorso tra i reati è breve e l’omogeneità della condotta; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai emerge che i reati sono stati commessi a quasi quattro anni di distanza e che tale elemento, in assenza di significative e consistenti circostanze di segno contrario, è da solo sufficiente a escludere la sussistenza della continuazione (cfr.

Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 2