Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6244/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming self-defense, ruling lower court's provocation finding sufficient.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6244/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to recognize self-defense. The appellant argued for self-defense, but the appellate court found the facts supported only provocation, a mitigating circumstance under Article 62 of the Penal Code. The Court rejected the claim as manifestly unfounded, noting the territorial court provided a reasonable response based on established jurisprudence regarding the sequence of blows.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 62 n. 2 cod. pen.; The lower court's finding of provocation precludes the recognition of self-defense when the factual reconstruction attributes the initial blow to the appellant, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
legitimate defense provocation mitigation inadmissible appeal Article 62 Penal Code factual reconstruction Corte di Cassazione self-defense rebuttal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62 n. 2 cod. pen.
art. 582 cod. pen
pen.e rideterminata la pena in mesi 2 e giorni 20 di reclusione e ridotta la provvisionale a euro400 00 ha confermato nel resto la condanna nei confronti di * * in relazione alreato di cui all art. 582 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
n. 5465 del 04/11/2020
pagine 4 e 5 dellasentenza impugnataRitenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo espostetese a sollecitare una diversa e alternativa lettura non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate * 6 n. 5465 del 04/11/2020 dep.
n. 19411 del 12/03/2019
n. 276062

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6244/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 16/02/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 915/2026* DI * CC 22/01/2026* * * 31810/2025* * MONACO Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a * il 17/04/1978avverso la sentenza del 04/06/2025 della Corte d appello di Torinodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino in sede dirinvio in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di *l 11 febbraio 2021 ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all art. 62 n. 2 cod. pen.e rideterminata la pena in mesi 2 e giorni 20 di reclusione e ridotta la provvisionale a euro400 00 ha confermato nel resto la condanna nei confronti di * * in relazione alreato di cui all art. 582 cod. pen.Rilevato che con il ricorso in due distinti motivi si deduce la violazione di legge e ilvizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante dellalegittima difesaRilevato che le doglianze pure puntualmente articolate sono manifestamenteinfondate in quanto la Corte territoriale che ha ritenuto maggiormente attendibile laricostruzione per cui sarebbe stato il ricorrente a dare per primo lo schiaffo tanto dariconoscergli l attenuante della provocazione ha comunque fornito con il riferimento aquanto accaduto e alla giurisprudenza di legittimità sul punto una ragionevole risposta allecensure della difesa già sollevate evidenziando i motivi per cui la condotta del ricorrentesarebbe configurabile quale reazione e non come difesa legittima cfr. pagine 4 e 5 dellasentenza impugnataRitenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo espostetese a sollecitare una diversa e alternativa lettura non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate * 6 n. 5465 del 04/11/2020 dep. 2021 F.

Rv 280601 *2 n. 19411 del 12/03/2019 * * 276062Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6244/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 16/02/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 915/2026* DI * CC 22/01/2026* * * 31810/2025* * MONACO Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a * il 17/04/1978avverso la sentenza del 04/06/2025 della Corte d appello di Torinodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino in sede dirinvio in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di *l 11 febbraio 2021 ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all art. 62 n. 2 cod. pen.e rideterminata la pena in mesi 2 e giorni 20 di reclusione e ridotta la provvisionale a euro400 00 ha confermato nel resto la condanna nei confronti di * * in relazione alreato di cui all art. 582 cod. pen.Rilevato che con il ricorso in due distinti motivi si deduce la violazione di legge e ilvizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante dellalegittima difesaRilevato che le doglianze pure puntualmente articolate sono manifestamenteinfondate in quanto la Corte territoriale che ha ritenuto maggiormente attendibile laricostruzione per cui sarebbe stato il ricorrente a dare per primo lo schiaffo tanto dariconoscergli l attenuante della provocazione ha comunque fornito con il riferimento aquanto accaduto e alla giurisprudenza di legittimità sul punto una ragionevole risposta allecensure della difesa già sollevate evidenziando i motivi per cui la condotta del ricorrentesarebbe configurabile quale reazione e non come difesa legittima cfr. pagine 4 e 5 dellasentenza impugnataRitenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo espostetese a sollecitare una diversa e alternativa lettura non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate * 6 n. 5465 del 04/11/2020 dep. 2021 F.

Rv 280601 *2 n. 19411 del 12/03/2019 * * 276062Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammende. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 22/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * MONACO * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 22/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * MONACO * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E *