Ordinanza — n. 6243/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAre - ORDINANZA Capicchiano Rosario nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 26/03/1975 avverso l'ordinanza del 17/04/2025 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che la Corte di Appello di Venezia, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Rosario Capicchiano di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto della sentenza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Venezia il 5 luglio 2021, relativi a una tentata estorsione di 380.000,00 euro, e quelli oggetto della sentenza del Giudice per le Indagini Preliminari del 18 aprile 2017, in merito alla quale si è poi pronunciata la Corte di Appello di Venezia il 6 marzo 2018, relativa estorsioni consumate tra i mesi di luglio e agosto del 2014, e una tentata in atto sino al 27 agosto 2015 in danno della medesima persona offesa;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 81 cod. pen, artt. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 6243/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cod. pen. tra i reati oggetto della sentenza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Venezia il 5 luglio 2021, relativi a una tentata estorsione di 380.000,00 euro, e quelli oggetto della sentenza del Giudice per le Indagini Preliminari del 18 aprile 2017, in merito alla quale si è poi pronunciata la Corte di Appello di Venezia il 6 marzo 2018, relativa estorsioni consumate tra i mesi di luglio e agosto del 2014, e una tentata in atto sino al 27 agosto 2015 in danno della medesima persona offesa;
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re - ORDINANZA Capicchiano Rosario nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 26/03/1975 avverso l'ordinanza del 17/04/2025 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che la Corte di Appello di Venezia, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Rosario Capicchiano di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto della sentenza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Venezia il 5 luglio 2021, relativi a una tentata estorsione di 380.000,00 euro, e quelli oggetto della sentenza del Giudice per le Indagini Preliminari del 18 aprile 2017, in merito alla quale si è poi pronunciata la Corte di Appello di Venezia il 6 marzo 2018, relativa estorsioni consumate tra i mesi di luglio e agosto del 2014, e una tentata in atto sino al 27 agosto 2015 in danno della medesima persona offesa;
Rilevato che in unico motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod proc. pen. quanto all’omessa considerazione che i fatti si inseriscono nel medesimo contesto criminale e che questo sarebbe indicative dell’inserimento dei reati in una unica e originaria programmazione; Ritenuto che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha correttamente e adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali, piuttosto, emerge che la vittima, i mandanti, gli esecutori e le modalità di esecuzione sono completamente diversi (cfr. pagine 4 e 5 del provvedimento impugnato) per cui non vi sono elementi dai quali poter desumere che i fatti siano il frutto di una unica e originaria programmazione (cfr.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell’ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti nel provvedimento impugnato; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è dec