Cassation Court dismisses appeals regarding sentencing discretion and recidiva exclusion in theft cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Antonio Berlingeri and Alessandro Bevilacqua inadmissible. The defendants argued that the appellate court failed to exclude recidiva and applied an improper sentence for theft. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the appellate judge adequately exercised sentencing discretion based on prior convictions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals challenging the exercise of sentencing discretion or the exclusion of recidiva are inadmissible if the lower court's reasoning is logical, coherent, and not arbitrary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
re - ORDINANZA Berlingeri Antonio nato a CATANZARO il 04/03/1993 Bevilacqua Alessandro nato a CATANZARO il 03/04/1985 avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Catanzaro il 3/10/2022 ha dichiarato non doversi procedere per il reato di furto di cui al capo a) per mancanza di querela e, rideterminata la pena in anni uno, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di Antonio Berlingeri e Alessandro Bevilacqua in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 159 del 2011, riconoscendo a entrambi la contestata recidiva;
Rilevato che con due autonomi atti di ricorso gli imputati deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva; Rilevato che le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate in quanto il giudice d’appello, pure condividendo gli argomenti esposti dal giudice di primo grado, con il riferimento per entrambi i ricorrenti alle plurime condanne riportate per gravi reati (cfr. pagina 6 nelle due distinte e specifiche parti), ha dato adeguato conto dell’esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto nella determinazione della pena e che tale conclusione appare logica e coerente e non è quindi sindacabile in questa sede (Sez.
Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); Ritenuto pertanto che i ricorsi sono inammissibili poiché le censure in questi esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 22/01/