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Ordinanza — n. 6064/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6064/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6064/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHIMI WASSIM nato il 06/08/1994 avverso la sentenza del 31/07/2025 del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; ign/ Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Padova in composizione monocratica ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Wassim Shimi.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6064/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale di Padova in composizione monocratica ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Wassim Shimi.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali difetto di sottoscrizione restituzione in pristino violazione delle forme sostanziali memoria illeggibile

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Il Tribunale di Padova in composizione monocratica ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Wassim Shimi.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso la sentenza ricorre personalmente l'imputato, deducendo mancato approfondimento di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHIMI WASSIM nato il 06/08/1994 avverso la sentenza del 31/07/2025 del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; ign/ Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Padova in composizione monocratica ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Wassim Shimi.

2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l'imputato, deducendo mancato approfondimento di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e delegando il proprio difensore al deposito del ricorso.

3. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010).

4. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso del ricorso de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.