Cassation court dismisses appeal for generic complaints on mitigating circumstances without specific factual grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Abdelaziz Chtit inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances based on prior criminal history, but the court found these arguments lacked specific factual support and logical legal reasoning. Consequently, the court ruled that such generic grievances are not permissible in a legality review proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, Art. 610 c.p.p.: Appeals based on generic complaints regarding the recognition of mitigating circumstances, devoid of specific factual elements or logical legal arguments, are inadmissible in legality proceedings.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHTIT ABDELAZIZ nato il 01/01/1976 avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Osservato che le censure dedotte nel ricorso di Abdelaziz Chtit - nel quale il difensore lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - non sono consentite in sede di legittimità, risolvendosi in doglianze in fatto del tutto generiche.
E ciò a fronte di argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, della sentenza della Corte di appello di Firenze, facenti leva sui numerosi precedenti penali per reati in materia di stupefacenti, nonché per resistenza a pubblico ufficiale, lesione personale e porto abusivo di armi. Rilevato, pertanto, che il ricorso - nel quale si insiste sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche per la sussistenza di elementi positivi, che sarebbero stati indicati nell'appello, neppure specificati in questa sede - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.