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Ordinanza — n. 6060/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as complaints are manifestly unfounded and repetitive of lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6060/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Giovanni Valentino Folino's appeal inadmissible because his complaints regarding criminal liability for arson were manifestly unfounded and repetitive. The lower court had already established Folino's responsibility based on the complex conduct proven during the robbery and the logical connection between the theft and the subsequent fires. Consequently, the appeal was rejected, and Folino was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals manifestly unfounded and repetitive of lower court findings are inadmissible, requiring dismissal and imposition of costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded complaints repetitive arguments arson liability procedural costs

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOLINO GIOVANNI VALENTINO nato a BRONI il 16/02/1997 avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che le doglianze di cui all'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Valentino Folino - circa l'affermazione di penale responsabilità del suddetto in ordine al danneggiamento seguito da incendio contestato al capo 4) di imputazione - sono inammissibili, in quanto in fatto e manifestamente infondate, oltre che riproduttive di censure già valutate con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici dalla sentenza impugnata.

Invero, in detta sentenza si rileva che: - la motivazione del primo Giudice circa la responsabilità dell'imputato in ordine al danneggiamento seguito da incendio si ricava non dalle singole considerazioni sul reato di incendio, ma dal complesso delle argomentazioni relative alla condotta di Folino, provata e incontestata; - detta responsabilità deve ritenersi dimostrata anche in base a considerazioni di ordine logico, ricavate dalla lettura complessiva dei fatti, nella loro connessione oggettiva; - l'imputato, infatti, quale responsabile della rapina ascritta al capo 1), era il soggetto interessato ad evitare che eventuali tracce reperite sul furgone sottratto alla persona offesa o sulla vettura utilizzata dal complice, presente sul luogo del reato, potessero condurre alla sua identificazione (si rammenta che la confessione dell'imputato tramite telefonata sarebbe intervenuta solo mesi dopo); - la commissione pressoché contestuale dei due incendi, a brevissima distanza temporale l'una dall'altro e rispetto alla rapina, riconduce, poi, in modo inequivoco la responsabilità - quantomeno concorsuale - per la commissione degli stessi all'attuale imputato.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 202