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Ordinanza — n. 6059/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for late filing after defendant's absence declaration was revoked in first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6059/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible de plano because it was filed after the statutory deadline. Although the defendant had been declared absent in the first instance, the trial court later revoked this declaration in April 2023, negating the extended filing period he might have claimed. Consequently, the appeal was rejected without examination of merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. c) c.p.p.; Art. 591, comma 1, lett. c) e Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if filed after the prescribed term, even if the defendant was declared absent, provided that absence has been revoked prior to the appeal's filing.

Parole chiave

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cassation appeal statutory deadline absence declaration revocation of absence inadmissible appeal procedural time limit court costs istanza di ricusazione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. c) c.p.p.
c), risultando depositato presso la Corte di appello di Milano 1'11 agosto 2025, mentre andava depositato entro il 24 luglio 2025 (dal termine di quindici giorni da aggiungere alla data di emissione della sentenza - 9 giugno 2025 - decorrevano i trenta giorni previsti per il ricorso dall'art. 585, comma 1, lett.
Art. 585, comma 1-bis c.p.p.
c), risultando depositato presso la Corte di appello di Milano 1'11 agosto 2025, mentre andava depositato entro il 24 luglio 2025 (dal termine di quindici giorni da aggiungere alla data di emissione della sentenza - 9 giugno 2025 - decorrevano i trenta giorni previsti per il ricorso dall'art. 585, comma 1, lett.
Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Legge n. 103 del 2017
pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 17239 del 14/03/2025, Cudini, Rv. 288136 - 01
(Sez. 5, n. 17239 del 14/03/2025, Cudini, Rv. 288136 - 01); ma che, nel caso in esame, all'udienza del 13 aprile 2023 (come evincibile dagli atti) il Tribunale di Milano risulta avere revocato la declaratoria di assenza.
Corte cost. n. 186 del 2000
Osservato che all'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABATE GIANLUCA nato a DESENZANO DEL GARDA il 30/10/1967 avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che il ricorso nell'interesse di Gianluca Abate è stato proposto oltre il termine di cui all'art. 585, comma 1, lett.

c) e comma 2, lett. c), risultando depositato presso la Corte di appello di Milano 1'11 agosto 2025, mentre andava depositato entro il 24 luglio 2025 (dal termine di quindici giorni da aggiungere alla data di emissione della sentenza - 9 giugno 2025 - decorrevano i trenta giorni previsti per il ricorso dall'art. 585, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen.). Va, invero, osservato che in tema di impugnazioni, nel caso in cui l'imputato sia stato dichiarato assente nel giudizio di primo grado celebrato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e siffatta dichiarazione non sia stata revocata, conserva tale condizione anche nel giudizio di secondo grado promosso prima dell'entrata in vigore del citato decreto e trattato successivamente con procedimento cartolare non partecipato, sicché, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione, egli potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 17239 del 14/03/2025, Cudini, Rv. 288136 - 01); ma che, nel caso in esame, all'udienza del 13 aprile 2023 (come evincibile dagli atti) il Tribunale di Milano risulta avere revocato la declaratoria di assenza. Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma degli artt. 591, comma 1, lett.

c) e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Osservato che all'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2