Criminal appeal dismissed as non-autonomous because specific final appeal remedies exist under Italian Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Andrea Carrubba inadmissible regarding an order transferring jurisdiction. The Tribunal of Surveillance had already ordered the retention of competence, and Carrubba sought immediate review of this procedural step. The court ruled that such intermediate orders are not independently appealable when the legal system provides a specific, albeit deferred, remedy against the final decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 670 cod. proc. pen.; It is a settled principle that procedural measures regarding which the legal system provides a specific power of appeal, even if deferred, are not immediately appealable for defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRUBBA ANDREA nato a VITTORIA il 20/08/1973 avverso l'ordinanza del 17/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Carrubba in relazione all'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha disposto il trattenimento della competenza ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., confermando il decreto di fissazione dinanzi allo stesso, attiene a provvedimento endoprocedimentale non autonomamente impugnabile, essendo prevista l'impugnativa avverso il provvedimento finale.
Invero, è principio consolidato che non sono immediatamente ricorribili per abnormità i provvedimenti in relazione ai quali l'ordinamento prevede un potere impugnatorio specifico, benché differito (Sez. 5, n. 49291 del 15/11/2023, Calderoli, Rv. 285541: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non ricorribile in via autonoma ed immediata l'ordinanza di rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale formulata a seguito del mutamento del giudice, che, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., può essere impugnata solo unitamente alla sentenza).
Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e che all'inammissibilità segua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.