Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding excessive agreed penalty increase in plea bargaining. Appeal rejected as grounds must concern will, prosecutor consent, or content, not penalty calculation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to justify an excessive penalty increase within a negotiated plea bargain. The court held that under the reintroduced plea bargaining rules, appeals can only challenge the parties' intent, the prosecutor's consent, or the substantive content of the ruling, excluding arguments about the specific calculation of the penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: In plea bargaining appeals, admissibility is limited to challenges regarding the parties' intent, prosecutor's consent, or the ruling's content, excluding grounds related to the determination of the penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANATA DOMENICO nato a NAPOLI il 25/02/1984 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto La Corte d'appello di Napoli ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen. pen., nei confronti di Domenico Granata, il quale, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, lamentando l'omessa motivazione in ordine all'aumento di pena disposto a titolo di continuazione ritenuto eccessivo.
Rilevato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre nessuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114 secondo la quale la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena).
Osservato che il motivo di ricorso dedotto dal ricorrente, che lamenta l'omessa motivazione di un aumento di pena in continuazione concordato dalle parti, non rientra fra i casi sopra elencati. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
v Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026