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Ordinanza — n. 6055/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding conditional sentence suspension revocation timeline calculation error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6055/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Alfonso Bevilacqua inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Bevilacqua argued that the five-year period for revoking his conditional sentence suspension should be calculated from the date the original sentence became irrevocable rather than the date of its issuance. The court rejected this claim, affirming the established legal principle that the five-year term for revocation under Article 168 of the Criminal Code runs from the date of irrevocability of the granting sentence.

Regesto Legislator

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Art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.; The five-year period for revocation of a conditional sentence suspension under Article 168 of the Criminal Code commences from the date the granting sentence becomes irrevocable, not from the date of its issuance.

Parole chiave

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conditional sentence suspension revocation timeline irrevocability date Criminal Code Article 168 appeal inadmissibility revoca della sospensione condizionale pene condizionali prescrizione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.
Invero, è principio consolidato che, in tema di sospensione condizionale della pena, il termine di cinque anni per la commissione di un altro delitto a fondamento della revoca ai sensi dell'art. 168, comma primo, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 12847 del 26/02/2025, Ferrara, Rv. 287876
pen., decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio (si veda per tutte Sez. 1, n. 12847 del 26/02/2025, Ferrara, Rv. 287876, che specifica, altresì, che detta revoca non presuppone che la sentenza che ha accertato il nuovo reato diventi irrevocabile entro il medesimo termine).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ALFONSO nato a NOCERA INFERIORE il 15/03/1987 avverso l'ordinanza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Alfonso Bevilacqua - nel quale il difensore lamenta una revoca della sospensione condizionale della pena da parte del Giudice dell'esecuzione, in violazione dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., per essere stato calcolato il quinquennio rilevante per tale revoca dalla irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio e non dalla data di emissione della stessa - sono manifestamente infondate, prospettando enunciati ermeneutici in contrasto col dato normativo e la giurisprudenza di legittimità.

Invero, è principio consolidato che, in tema di sospensione condizionale della pena, il termine di cinque anni per la commissione di un altro delitto a fondamento della revoca ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio (si veda per tutte Sez. 1, n. 12847 del 26/02/2025, Ferrara, Rv. 287876, che specifica, altresì, che detta revoca non presuppone che la sentenza che ha accertato il nuovo reato diventi irrevocabile entro il medesimo termine). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.