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Ordinanza — n. 6053/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as defendant failed to use mandatory defense counsel after 2017 law change.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6053/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the convicted defendant after August 3, 2017. Following the enactment of Law No. 103/2017, personal appeals are no longer permitted; they must be signed by special defense counsel registered with the Court. The court ruled that the lack of required representation violated procedural mandates, resulting in the dismissal of the appeal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the accused after the 2017 reform are inadmissible and must be submitted by registered defense counsel.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility Law 103/2017 reform mandatory defense counsel Cassation procedure rules procedural representation requirement facoltà di astenersi dal testimoniare ricorso di annullamento diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Law No. 103 of 2017

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - Aiello
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VANGELISTI ANTONIO nato a PADOVA il 07/08/1992 avverso l'ordinanza del 12/08/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Antonio Vangelisti avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza con cui era revocata la misura dell'esecuzione al domicilio ha proposto personalmente ricorso per cassazione. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.