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Ordinanza — n. 6052/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific grounds and waiver of other defenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6052/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared Luigi Spinelli's appeal against the second-instance conviction inadmissible because his complaints were too general and he had waived all other grounds of objection. Although the defense argued the conviction relied on mere hypotheses without concrete proof of intent, the court noted the specific waiver of most defenses in the lower court. Consequently, the appeal was rejected, and Spinelli was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals must be specific and grounded in the record; general complaints or waived defenses render an appeal inadmissible, resulting in the loss of the right to further review and the imposition of costs.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility specific grounds requirement waiver of defenses lack of concrete evidence procedural costs award

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI LUIGI nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 02/02/1981 avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che le doglianze di cui al ricorso proposto nell'interesse di Luigi Spinelli - in cui ci si duole che la pronuncia di condanna nei confronti del suddetto sia avvenuta sulla base di mere ipotesi senza un concreto accertamento del dolo - sono aspecifiche, dando atto la sentenza impugnata che l'imputato ha rinunciato, tramite il difensore munito di procura speciale, a tutti i motivi di impugnazione tranne quelli riguardanti il trattamento sanzionatorio.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile - precludendo tale inammissibilità la declaratoria di prescrizione, benché maturata prima della sentenza di appello (prescrizione, che non è oggetto di motivo di ricorso) - con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.