Italian court dismisses appeal as inadmissible due to repetition of already decided issues regarding criminal continuance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Pasquale Della Gatta inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The applicant sought the application of the crime of continuance under Article 671 of the Code of Criminal Procedure, arguing for a more lenient treatment similar to that granted to his brother. The court rejected this request because the issue had already been fully examined and dismissed by the investigating judge and the Supreme Court, making the current appeal a mere repetition without new grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it reproduces arguments already adequately examined and rejected by the lower court, constituting a manifestly unfounded repetition of a decided incident.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA GATTA PASQUALE nato a NAPOLI il 08/08/1963 avverso il decreto del 18/09/2025 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Pasquale Della Gatta in quanto riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal G.i.p. del Tribunale di Roma nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., che: - il condannato ha già ottenuto il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva con riguardo ai fatti giudicati con le medesime sentenze oggetto dell'odierna richiesta; - si è pronunciata anche la Corte di cassazione che ha respinto il ricorso volto a ottenere un più benevolo trattamento sanzionatorio, ricorso invece accolto per il fratello Angelo nella prospettata identità delle condizioni di fatto e di diritto; - si è, pertanto, di fronte a mera riproposizione di istanza già decisa senza che al giudicante sia dato il potere di porre nel nulla il pronunciamento della Corte di cassazione che ha definito l'incidente di esecuzione, tanto più che pende ricorso straordinario avverso di esso.
Osservato, pertanto, che il ricorso, che, a fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, insiste sull'estensione al ricorrente dell'istituto della continuazione secondo i parametri più favorevoli adottati nei confronti del fratello dello stesso, dimostrando di non confrontarsi con le stesse e incorrendo, quindi, nella aspecificità e manifesta infondatezza, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.