Italian court dismisses appeal on recidivism and leniency grounds, ruling arguments manifestly unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Alfonso Capotosto inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for violations of law and lack of reasoning regarding recidivism and generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because the application of recidivism and the recognition of leniency for being a witness were not contradictory.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals manifestly unfounded due to lack of contradiction between recidivism application and leniency recognition are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOTOSTO ALFONSO nato a FOGGIA il 16/04/1982 avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che le doglianze di cui al ricorso proposto nell'interesse di Alfonso Capotosto - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen. - sono manifestamente infondate, in quanto non ricorre alcuna contraddittorietà tra l'applicazione della recidiva, per la presenza di numerosi precedenti penali anche specifici dell'imputato e del brevissimo lasso di tempo intercorso tra le condanne definitive riportate e le violazioni addebitategli, e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche al ricorrente per essere diventato, successivamente ai fatti di reato per cui si procede, collaboratore di giustizia, dimostrando di essersi allontanato dall'ambiente criminale in cui viveva.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.