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Ordinanza — n. 6049/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for conditional sentence suspension due to prior convictions and high social danger.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6049/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Aldo Verdura inadmissible, upholding the lower court's refusal of a suspended sentence. Verdura argued violations of the Criminal Code regarding particular social danger and the conditions for suspension, but the court found these arguments repetitive and unsupported by new facts. The decision relied on the appellant's history of multiple convictions for property and personal crimes, which precluded the legal benefit of a suspended sentence.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 163 c.p.: An appeal challenging the denial of a suspended sentence is inadmissible if the grounds are merely repetitive of the first-instance judgment's reasoning regarding the defendant's high social danger and prior recidivism.

Parole chiave

Generato dall'IA
conditional sentence suspension social danger assessment criminal appeal inadmissibility prior convictions recidivism Cassazione ordinanza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis c.p.
Art. 163 c.p.
e dell'art. 163 stesso codice - sono riproduttivi di censure già valutate con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici dalla sentenza impugnata.
Art. 616 cod. proc. pen.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDURA ALDO nato a CORATO il 26/12/1963 avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che i motivi del ricorso di Aldo Verdura — con i quali vengono rispettivamente dedotti violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e dell'art. 163 stesso codice - sono riproduttivi di censure già valutate con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici dalla sentenza impugnata.

Invero, detta sentenza rileva che: - non ricorre nel caso di specie la fattispecie di particolare tenuità del fatto, difettando la scarsa offensività della condotta, consistita nel portare in un luogo pubblico e segnatamente in prossimità di un ufficio postale un coltello da parte di un soggetto, Verdura, che presentava una personalità di particolare allarme sociale, avendo riportato più condanne per reati contro il patrimonio nonché contro la persona; - l'imputato non può usufruire del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui risulta avere già beneficiato per due volte, come da certificato penale.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.