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Ordinanza — n. 6046/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for reduced sentence due to lack of waiver after Cartabia reform. The Court rejects the claim that the benefit applies to pending appeals. The ruling establishes that the waiver requirement is mandatory for the reduction. The decision confirms the appeal was actively pursued post-reform. The Court orders the appellant to pay court costs and fines. The legal principle requires explicit waiver for sentence reduction. The ruling clarifies the application of the Cartabia reform. The Court finds the appellant's arguments manifestly unfounded. The decision upholds the lower court's rejection of the request. The legal outcome is the dismissal of the procedural appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6046/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that a reduction in sentence should apply despite the appeal being actively pursued after the Cartabia reform. The Court rejected this, noting that no waiver of the appeal was recorded and the appeal was cultivated post-reform. Consequently, the Court ruled that the statutory requirement for a waiver was not met, rendering the request for sentence reduction inapplicable.

Regesto Legislator

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Art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: The benefit of further sentence reduction for failure to appeal applies only if a waiver of the appeal has been recorded; without such waiver, the reduction cannot be granted even if the appeal was pending.

Parole chiave

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sentence reduction waiver of appeal Cartabia reform procedural inadmissibility court costs Cassa delle ammende appeal cultivation

Disposizioni normative citate

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Art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 4237 del 17/11/2023, Pompeo

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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPORRIMO GIULIO nato a PALERMO il 21/05/1969 avverso l'oi-dirianzP del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle pari; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che le doglianze di cui al ricorso proposto nell'interesse di Giulio Caporrimo - violazione dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. - sono manifestamente infondate, in quanto, come evidenziato dalla Corte di appello di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, in sede di opposizione, proposta nell'interesse del suddetto, avverso l'ordinanza con cui dalla stessa Corte di appello era rigettata la richiesta di riduzione ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. pen., nel caso in esame, dopo l'entrata in vigore della riforma Cartabia, nessuna rinuncia risulta essere intervenuta rispetto all'appello proposto nell'interesse del ricorrente, anzi l'appello risulta essere stato coltivato, esitando il relativo giudizio nella parziale riforma della sentenza di primo grado.

Il ricorso, nell'insistere sull'errata interpretazione della norma di cui sopra, incorre nella manifesta infondatezza, non confrontandosi, se non per contestarla genericamente, con la pronuncia di questa Corte, correttamente citata dall'ordinanza impugnata, assolutamente condivisibile e non smentita da successive pronunce, diversamente da quanto asserito dalla difesa, secondo cui in tema di giudizio abbreviato, il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna, di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., trova applicazione anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, posto che la disposizione che lo prevede ha natura sostanziale, incidendo anche sul trattamento sanzionatorio, mercé la ridefinizione in melius della pena, purché, però, vi sia stata rinuncia all'appello (Sez. 2, n. 4237 del 17/11/2023, dep. 2024, Pompeo, Rv. 285820).

Condicio sine qua non che, come correttamente rilevato, non si è realizzata nel caso in esame, in cui l'appello risulta essere stato coltivato dopo l'entrata in vigore della riforma. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 gennaio