Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded claims regarding criminal continuity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Michele Petroni's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Petroni argued that his five criminal acts constituted a single continuous crime due to their temporal proximity and location in Bari. The court rejected this, finding the acts were isolated episodes driven by a lifestyle of lack of self-control rather than a unified criminal plan.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: An appeal alleging violation of criminal continuity provisions is inadmissible if the facts manifestly show the acts were isolated episodes lacking a unified criminal design.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRONI MICHELE nato a BARI il 15/05/1964 avverso l'occiinariza dei 09/06/2025 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
t) Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Michele Petroni - nel quale il difensore si duole della violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché in fatto e manifestamente infondate. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Bari in composizione monocratica nel provvedimento impugnato.
In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a cinque sentenze esecutive, che: - dai provvedimenti giurisdizionali, in realtà, emerge come l'istante sia stato condannato in relazione ad episodi criminosi che nessun collegamento risultano avere tra loro, se non il dato, di per sé neutro, dell'omogeneità tra gli stessi, e come si tratti di singoli episodi criminosi, cui Petroni, è stato dedito in un lasso temporale complessivo di ben otto mesi, da aprile 2016 a dicembre 2017; - nel caso di specie non risulta assolutamente plausibile, in difetto di puntuali allegazioni di parte e/o elementi emergenti dalle sentenze indicate, che, al momento della commissione della prima violazione, le altre fossero già state deliberate; - le numerose violazioni commesse appaiono piuttosto frutto di risoluzioni successive assunte nel tempo in attuazione di un costume di vita criminoso, dal quale non può farsi discendere l'unitario disegno criminoso, quanto piuttosto l'assoluta incapacità di autocontrollo, con un'estemporaneità che è cosa ben diversa da un reato continuato.
Osservato, pertanto, che il ricorso, che, a fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, insiste sulla omogeneità del bene protetto e sulla commissione dei reati in un lasso temporale assai prossimo e negli stessi luoghi della città di Bari, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
<N ` Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 202