Italian court dismisses appeal as inadmissible due to mere complaints and lack of new factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Riccardo Vittadello's appeal inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. The lower court had rejected his request for early release due to disciplinary infractions involving tattoo equipment and alcohol production, which the Court found sufficient to prove non-adherence to rehabilitative goals. The appellate court rejected claims of inadequate reasoning, ruling them as mere complaints that merely reproduced arguments already dismissed by the Tribunal of Surveillance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 617 cod. proc. pen.: Appeals against surveillance tribunal decisions are inadmissible if they consist solely of complaints without new factual elements or if they merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the lower court.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITTADELLO RICCARDO nato a CAMPOSAMPIERO il 15/11/1979 avverso l'ordinanza del 26/08/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Riccardo Vittadello - nel quale il difensore si duole del vizio e/o assenza di motivazione del provvedimento di rigetto del reclamo avverso il diniego da parte del Magistrato di sorveglianza di Torino del beneficio della liberazione anticipata - perché, oltre ad essere manifestamente infondate, si risolvono in mere doglianze in punto di fatto.
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Torino nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta liberazione anticipata rigettata dal Magistrato di sorveglianza di Torino per il semestre 16 agosto 2023 - 16 febbraio 2024, che il rigetto da parte di detto giudice era giustificato per la sussistenza di un'infrazione disciplinare commessa dall'interessato in data 2 febbraio 2024, per la quale riportava la sanzione dell'esclusione dalle attività ricreative e sportive per giorni tre.
Si rileva che l'infrazione in esame era elevata in ragione del possesso da parte dell'interessato di una macchinetta per tatuaggi e di altri oggetti non consentiti, nonché per avere tenuto a macerare frutta per produzione di bevanda alcolica, possesso ammesso dallo stesso Vittadello. Si sottolinea che proprio la pluralità delle condotte trasgressive, poste in essere dall'interessato nell'episodio in contestazione, dimostra in modo non equivocabile la mancata adesione del condannato alle finalità del trattamento rieducativo. Rilevato, pertanto, che il ricorso, nel quale viene denunciato un vizio di motivazione e/o un'apparenza motivazionale inesistenti, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2