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Ordinanza — n. 6039/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded arguments regarding sentencing and legal violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6039/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Maurizio Torres inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Torres argued for a violation of law and lack of reasoning regarding his sentence under specific penal code articles. The court rejected these claims as manifestly unfounded, citing the defendant's extensive criminal history and the appropriateness of the reduced sentence already applied.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals based on manifestly unfounded arguments regarding sentencing calculations or procedural violations are inadmissible when the lower court's reasoning is logically sound and supported by the defendant's criminal record.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal manifestly unfounded sentencing calculation criminal record court costs penal code violation Cassazione decision

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
pen., all'art. 62-bis stesso codice e alla determinazione del calcolo della pena - sono inammissibili, in quanto in fatto e manifestamente infondati, oltre che riproduttivi di censure già valutate con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici dalla sentenza impugnata.
Art. 616 cod. proc. pen.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRES MAURIZIO nato a PALERMO il 11/11/1971 avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che i motivi del ricorso proposto nell'interesse di Maurizio Torres - con i quali vengono rispettivamente dedotti vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., all'art. 62-bis stesso codice e alla determinazione del calcolo della pena - sono inammissibili, in quanto in fatto e manifestamente infondati, oltre che riproduttivi di censure già valutate con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici dalla sentenza impugnata.

Invero, in detta sentenza si rileva che: - la violazione ad opera del suddetto è avvenuta in assoluto spregio del provvedimento emanato dal Questore di Palermo, che ha imposto al predetto il divieto di accesso e stazionamento nei luoghi indicati per la durata di due anni; - trattasi di condotta che non può ritenersi di particolare tenuità, tenuto conto delle plurime violazioni delle quali dà atto il provvedimento di daspo urbano, nonché degli ulteriori precedenti penali per fatti analoghi a carico del predetto, come da certificato del casellario giudiziale; - l'imputato, inoltre, non è meritevole del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in ragione della sua spiccata capacità a delinquere documentata, oltre che dai precedenti specifici, dalle condanne risultanti dal certificato del casellario giudiziale per i delitti di ricettazione, minaccia, furto e falsità materiale; - la pena è stata calcolata dal primo Giudice in misura pienamente adeguata al disvalore concreto del fatto, nonché alla personalità di Torres, dovendosi ritenere condivisibile il ragionamento del Tribunale, che si è discostato dal minimo edittale in ragione della gravità dei fatti contestati e della personalità del suddetto, soggetto già gravato da numerosi precedenti penali, anche specifici e reiterati in breve arco temporale, come da certificato del casellario giudiziale; - infondate sono le censure difensive in ordine al calcolo della pena, avendo il Tribunale calcolato una pena, espressamente argomentando che la stessa, nella cornice edittale prevista dall'ipotesi ascritta (da uno a due anni di arresto) andava individuata in quella già ridotta per la scelta del rito, di mesi otto di arresto, pena che si stima congrua in ragione dei plurimi precedenti penali anche per fatti analoghi ascritti all'imputato.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 genna